DONAZIONI

A NATALE SI PUO’ FARE DI PIU’ PER NOI E PER VOI

Le donazioni sono deducibili o detraibili in dichiarazione dei redditi

 

dati per donare:

CASA ARCOBALENO

IBAN: IT 48 E 02008 01019 000103090976

Per ricevere ricevuta di donazione invia copia bonifico e dati fiscali (Nome, Cognome; sede legale o indirizzo di residenza, Codice fiscale e partita iva se in possesso) a:

odvcasarcobaleno@gmail.com

LE VOSTRE DONAZIONI SARANNO DESTINATE NELLO SPECIFICO AD ATTIVITA’ DI:

- Somministrazione Test rapido hiv salivare

- Promozione diagnosi malattie sessualmente trasmissibili

- Assistenza domiciliare persone affette da hiv/aids

- Counselling e sportello popolazione LGBT

Normativa:

Chi può donare

A. Persone fisiche soggette all’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone

fisiche) e cioè lavoratori dipendenti e assimilati, imprenditori individuali,

soci di società di persone e capitali, ecc.

B. Persone giuridiche soggette all’IRES (Imposta sul reddito delle persone

giuridiche):

•          Società per azioni4 donazioni •           Società in accomandita per azioni

•          Società a responsabilità limitata

•          Società cooperative

•          Società di mutua assicurazione

•          Enti pubblici o privati diversi dalle società (persone giuridiche, associazione

non riconosciute, consorzi)

•          Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non

residenti nel territorio dello Stato.

 

 

Chi può ricevere la donazione

1) Tutte le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e

quindi:

•          quelle che hanno chiesto ed ottenuto l’iscrizione all’Anagrafe delle

ONLUS (ONLUS di opzione)

•          le Onlus di diritto e cioè: Organizzazioni di Volontariato (OdV)

iscritte al Registro Regionale che svolgono solo le attività commerciali

produttive marginali (D.M. 1995); Organizzazioni Non

Governative (ONG) riconosciute idonee dal Ministero degli Affari

Esteri e Cooperative Sociali

•          le Onlus parziarie e cioè gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose

con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le

Associazioni di Promozione Sociale (APS) le cui finalità assistenziali

siano riconosciute dal Ministero dell’Interno (art.3, c 6, lett. E,

L.287/91)

2) le APS iscritte al Registro Nazionale e ai Registri locali

3) le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto la tutela,

la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico,

storico e paesaggistico. In questo caso è necessario che l’ente abbia

chiesto e ottenuto la personalità giuridica.

 

 

Cosa si può donare

Sono possibili donazioni:

•          in denaro

•          in natura: beni di proprietà, derrate alimentari, prodotti farmaceutici,

beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, prestazioni

di lavoro di un dipendente.

 

 

Quanto si può dedurre/detrarre

Innanzitutto non bisogna confondere il termine “deduzione” con “detrazione”.

A questo proposito è necessario premettere che l’imposta che un

soggetto deve versare allo Stato viene calcolata applicando un’aliquota

(percentuale) al reddito. Pertanto per ridurre l’imposta è possibile ridurre

il reddito oppure l’imposta stessa. La deduzione consiste nella possibilità

di ridurre il reddito in relazione ad una particolare spesa, con conseguente

beneficio in termini di tassazione. La detrazione è un’agevolazione

consistente nella possibilità di sottrarre determinate somme dall’imposta.

In merito alle erogazioni liberali l’ordinamento italiano prevede alcune

agevolazioni fiscali riservate ai soggetti che le effettuano.

In particolare si fa riferimento agli artt. 15 e 100 del DPR 917/86 Testo

unico delle imposte sui redditi (TUIR) e all’art. 14 della L. 80/2005 (“Più

dai meno versi”).6 donazioni Le agevolazioni previste non sono cumulabili e sono alternative, cioè è lasciata facoltà al contribuente di scegliere quale disposizione applicare

e tale scelta deve rimanere ferma per tutto il periodo d’imposta.

 

Art. 15 Tuir – Persone fisiche

Il TUIR consente alle persone fisiche che effettuano delle erogazioni in favore di Onlus (OdV iscritte) o di APS iscritte al Registro Nazionale o ai Registri Regionali o Provinciali la possibilità di detrarre dall’imposta lorda calcolata il 24% della somma donata per un importo non

superiore a 7 2.065,83.

 

Art. 100 Tuir – Persone giuridiche

Il TUIR consente alle persone giuridiche che effettuano delle erogazioni in favore di Onlus (OdV iscritte) la possibilità di dedurre dal reddito di impresa dichiarato le somme donate per un ammontare non superiore a 7 2.065,83 o al 2% del reddito stesso.

Il TUIR consente alle persone giuridiche che effettuano delle erogazioni in favore di APS iscritte al Registro Nazionale o ai Registri Regionali o Provinciali la possibilità di dedurre dal reddito di impresa dichiarato le somme donate per un ammontare non superiore a 7

1.549,37 o al 2% del reddito stesso.

 

Art 14 l. 80/2005 – Persone fisiche e giuridiche

L’art. 14 della legge in esame consente ai soggetti (tanto persone fisiche quanto persone giuridiche) che effettuano delle erogazioni in favore di Onlus o di APS iscritte al Registro Nazionale la possibilità di dedurle dal proprio reddito nel limite massimo del 10% del reddito

complessivo e comunque fino ad un massimo di 7 70.000,00.

Il limite che si deve prendere è quindi il minore tra l’importo che risulta applicando la percentuale del 10% al reddito e 7 70.000,00.

 

 

Nel caso prospettano la disposizione della L. 80/05 consente un risparmio

di imposta di 7 60, rispetto alla diposizione di cui al TUIR

Per le persone fisiche che donano risulta sempre più conveniente applicare

quanto previsto dall’art. 14 L.80/2005.

 

Nel caso prospettato la nuova normativa consente un risparmio d’imposta di 7 11.000.

Per le persone giuridiche si può affermare che in caso di erogazioni liberali

conviene applicare la nuova norma per redditi compresi tra 7 20.658,38

e 7 3.500.000,00, mentre per redditi inferiori a 7 20.658,38 o superiori

a 7 3.500.000,00 risulta conveniente l’applicazione del TUIR.

 

Le donazioni in natura si riferiscono a beni di proprietà, beni alla cui

produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, derrate alimentari,

prodotti farmaceutici, prestazioni di lavoro.

La disciplina delle donazioni in natura ricalca quella delle donazioni in

denaro. Ai fini della rilevazione dei limiti di deduzione o detrazione si

deve prendere in considerazione il valore normale del bene, inteso come

il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa

specie o similari in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio

di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono

erogati. Ove non sia possibile desumere il valore del bene sulla base di

criteri oggettivi, gli eroganti potranno ricorrere alla stima di un perito.

Discipline particolari, però, regolano le donazioni in favore di Onlus di 9

derrate alimentari e di prodotti farmaceutici e di beni alla cui produzione

o scambio è diretta l’attività d’impresa.

Il TUIR dispone che una società che produce o scambia derrate alimentari

o prodotti farmaceutici, può, in alternativa all’eliminazione degli stessi

dal circuito commerciale, cederli gratuitamente alle Onlus senza che tali

cessioni costituiscano ricavi per la società stessa.

Per l’applicabilità di tale norma si richiede che questi beni non devono

essere più commercializzabili a causa, ad esempio, di difetti nel confezionamento,

nell’etichettatura, perché prossimi alla scadenza o per altri motivi che né diminuiscono o né azzerano il valore commerciale.

La legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) ha disciplinato la cessione

gratuita ad Onlus di beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 26 marzo 2008 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito.

La cessione gratuita ad Onlus di beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (escluse derrate alimentari e prodotti farmaceutici), che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione

dal mercato o la distruzione, si considera erogazione liberale e, pertanto,

non costituisce ricavo se effettuata per un importo corrispondente al costo sostenuto per l’acquisto o la produzione, nel limite del 5% del reddito d’impresa dichiarato.

In entrambi i casi (cessione di derrate alimentari e prodotti farmaceutici

e cessione di beni non di lusso alla cui produzione o scambio è diretta

l’attività d’impresa), ai fini della deducibilità è necessario che siano rispettate

alcune condizioni previste dal comma 4 art.13 D. Lgs. 460/97 e

integrate dal testo della CM 26/E 26 marzo 2008 in relazione alla presunzione

della cessione ai fini IVA:

•          (CEDENTE) comunicazione preventiva della cessione con raccomandata

A/R al competente ufficio delle entrate (almeno 5 giorni prima

della consegna con l’indicazione della data, luogo, ora dell’inizio del

trasporto, della destinazione finale e dell’ammontare dei beni. Se il

costo dei beni è inferiore a 7 5.164,57 la comunicazione può non

essere inviata);

•          (BENEFICIARIO/CEDENTE) dichiarazione della Onlus (Odv iscritte),

da conservare da parte dell’impresa, che utilizzerà i beni ricevuti in

conformità alle finalità istituzionali;

•          (CEDENTE) annotazione nei registri Iva o in apposito prospetto entro il10 donazioni

quindicesimo giorno del mese successivo della qualità e quantità dei

beni ceduti.

Dal punto di vista dell’applicazione dell’Iva, i beni ceduti si considerano

distrutti: questo significa che non sussiste l’obbligo di emissione della fattura

e, soprattutto, le cessioni non sono più considerate operazioni esenti

ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72.

 

Come donare

1. In caso di erogazioni di denaro il donante deve evitare donazioni in

contanti e preferire uno dei seguenti mezzi di pagamento, che consentono

di avere una “traccia” del pagamento eseguito:

•          bonifico bancario e postale

•          assegno circolare o assegno bancario non trasferibile

•          carte prepagate

•          versamento con bollettino postale